PROCACCIATORE DI AFFARI OCCASIONALE

Aggiornata al
01.09.2009
Il procacciatore di affari occasionale è la figura giuridico/fiscale che per l'occasionalità dell'evento stipula accordi commerciali per la vendita di beni o servizi e percepisce, quale compenso, una provvigione stabilita e riconosciuta. Tale provvigione è, generalmente, liquidata dalla parte venditrice del bene o servizio al procacciatore nella occasionalità e non continuità dell'attività esercitata in quanto preclusa la abitualità e professionalità del procacciatore occasionale. Pertanto tale figura atipica non ha generalmente un accordo determinato ma solamente un trattamento provvigionale che le due parti possono stabilire con scrittura privata o verbalmente. La occasionalità non preclude l'importo della intermediazione provvigionale; pertanto un affare concluso che determina un'unica provvigione del valore di 12.000 Euro è ritenuto occasionale. Più affari continuativi (esempio: 12 affari da 1.000 Euro) conclusi in un certo periodo di tempo 6/8 mesi possono essere considerati non più occasionali e pertanto l'attività esercitata riveste la caratteristica della continuità e professionalità.
Secondo il contenuto dell'Art.2222 CC. è procacciatore di affari occasionale “chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.”

 

Ai fini IVA
L'aspetto importante nella determinazione della occasionalità o continuità è esclusivamente ai fini IVA. Possiamo avere due casistiche:
Il procacciatore di affari continuativo: deve obbligatoriamente iscriversi all'IVA.Il procacciatore di affari occasionale: non ha l'obbligo di iscrizione ai fini IVA.
Le due figure differenziano nell'assoggettamento ad IVA delle provvigioni e la tenuta di una contabilità fiscale con tutte le coseguenze tecniche contabili e di accertamento induttivo e da studi di settore.
Ai fini della Documentazione
La documentazione fiscale deve essere emessa direttamente dal procacciatore di affari con le seguenti caratteristiche a seconda dei due casi:


Relativamente ai fini dell'applicazione INPS le due figure differenziano per un trattamento previdenziale completamente diverso:
Il procacciatore di affari continuativo è assoggettato alla contribuzione previdenziale della gestione commercianti con un versamento minimo, indipendentemente dal reddito conseguito, di circa Euro 2.671 annue per redditi fino a Euro 13.345, per reddito oltre il minimale deve versare il 19,59% sulla differenza.
Il procacciatore di affari occasionale è escluso dal versamento previdenziale INPS sia per la gestione commercianti che per il contributo Inps di cui alla Legge 335/95 per importi inferiori a 5.000 euro.Ai fini IRPEF
Il trattamento fiscale, in entrambi i casi, è il seguente:
La ritenuta di acconto è del 23% sul 50% delle provvigioni.I costi documentati ed inerenti l'attività sono deducibili riportandoli nei vari quadri della dichiarazione dei redditi e nelle scritture contabili per il procacciatore di affari continutativo iscritto all'IVA. Ai fini dei Redditi
Entrambe le due figure di procacciatori di affari, occasionale e continuativo, devono presentare la propria dichiarazione dei redditi compilando i seguenti quadri:

L’iscrizione alla Gestione Separata, e di conseguenza l’obbligo contributivo si verifica al superamento del limite di Euro 5.000,00 di reddito. Il soggetto il quale svolge una prestazione di lavoro autonomo occasionale con uno o più committenti deve procedere all’iscrizione INPS qualora l’ammontare complessivo dei compensi al netto dei costi risulti superiore a Euro 5.000,00.
Il contributo previdenziale è per 1/3 a carico del prestatore con trattenuta da parte del committente e 2/3 a carico del committente.
La quota del contributo a carico del soggetto non riduce la base imponibile soggetta alla ritenuta di acconto ed è deducibile nel quadro RP – Oneri Previdenziali.